Art. 8.
(Registrazione delle STG, DOP e IGP e misure di promozione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero

 

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delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le necessarie procedure affinché i prodotti agroalimentari tradizionali già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e in possesso dei requisiti stabiliti dal citato regolamento (CE) n. 509/2006, siano registrati con la denominazione di specialità tradizionale garantita (STG).
      2. Le regioni, relativamente ai prodotti agroalimentari registrati con la denominazione «autenticità certificata» e con denominazioni geografiche, promuovono le procedure per la registrazione dei medesimi prodotti come a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano, con iniziative mirate di propaganda e di informazione rivolte agli operatori, ai produttori, agli esercenti e ai consumatori, la diffusione e la conoscenza dei prodotti agroalimentari registrati con la denominazione «autenticità certificata».